Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 15/07/1991 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione nella società, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 34.098 nuove azioni, da nominali lire 19.000 ciascuna, emesse dalla [...] |
Art. 2. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 647.862.000 |
§ 2.8.45 – L.R. 15 luglio 1991, n. 31. [1]
Quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark.
(B.U. n. 30 del 24 luglio 1991).
1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione nella società, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 34.098 nuove azioni, da nominali lire 19.000 ciascuna, emesse dalla società Promark, in esecuzione del quinto aumento del proprio capitale sociale, da lire 0 a lire 1.140.000.000.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 647.862.000.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di lire 647.862.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla quinta sottoscrizione di nuove azioni della società Promark» e con lo stanziamento di lire 647.862.000, in termini di competenza e di cassa.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della