§ 2.8.45 – L.R. 15 luglio 1991, n. 31.
Quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:15/07/1991
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione nella società, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 34.098 nuove azioni, da nominali lire 19.000 ciascuna, emesse dalla [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 647.862.000


§ 2.8.45 – L.R. 15 luglio 1991, n. 31. [1]

Quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark.

(B.U. n. 30 del 24 luglio 1991).

 

Art. 1.

     1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione nella società, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 34.098 nuove azioni, da nominali lire 19.000 ciascuna, emesse dalla società Promark, in esecuzione del quinto aumento del proprio capitale sociale, da lire 0 a lire 1.140.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 647.862.000.

     2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di lire 647.862.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla quinta sottoscrizione di nuove azioni della società Promark» e con lo stanziamento di lire 647.862.000, in termini di competenza e di cassa.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.