§ 2.8.42 – L.R. 3 aprile 1991, n. 12.
Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società I.T.A.C.A. Piemonte S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:03/04/1991
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area del Verbano-Cusio-Ossola secondo gli obiettivi di riequilibrio economico e territoriale fissati dalla programmazione [...]
Art. 2.      1. La Società ha lo scopo di concorrere all'ammodernamento e al miglioramento dell'attività degli Enti pubblici e allo sviluppo del sistema produttivo della piccola e media impresa del [...]
Art. 3.      1. La Regione Piemonte sottoscrive, all'atto della costituzione della Società, n. 300 azioni per un valore pari a L. 300.000.000
Art. 4.      1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la cui nomina è riservata alla Regione, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile, sono nominati secondo le [...]
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 300.000.000


§ 2.8.42 – L.R. 3 aprile 1991, n. 12. [1]

Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società I.T.A.C.A. Piemonte S.p.A.

(B.U. n. 15 del 10 aprile 1991).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area del Verbano-Cusio-Ossola secondo gli obiettivi di riequilibrio economico e territoriale fissati dalla programmazione regionale nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, promuove la costituzione in forma di società Per azioni, secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile, della Società per l'Integrazione Telematica dell'Area Comprensoriale Altonovarese, siglabile «I.T.A.C.A. S p.A.», e vi assume una partecipazione azionaria unitamente ad altri Enti pubblici Enti locali e Società private operanti nel Verbano-Cusio-Ossola e comunque interessati allo sviluppo dell'area.

     2. La partecipazione della Regione Piemonte alla Società «I.T.A.C.A. S.p.A.» avviene nel rispetto e per gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 72 dello Statuto regionale.

 

     Art. 2.

     1. La Società ha lo scopo di concorrere all'ammodernamento e al miglioramento dell'attività degli Enti pubblici e allo sviluppo del sistema produttivo della piccola e media impresa del Verbano-Cusio-Ossola mediante la messa a punto di servizi telematici e informatici.

     2. La Società ha per oggetto specifico la promozione e l'attuazione nonché l'eventuale gestione della rete telematica del Verbano-Cusio-Ossola e dei servizi associati.

     3. La Società opera inoltre per il trasferimento e la diffusione di tecnologie e risultati di ricerca nel settore telematico e informatico a favore dei soggetti pubblici e privati operanti nel Verbano-Cusio-Ossola.

 

     Art. 3.

     1. La Regione Piemonte sottoscrive, all'atto della costituzione della Società, n. 300 azioni per un valore pari a L. 300.000.000.

     2. La Regione si riserva di esercitare, nel caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione; la quota di partecipazione regionale nella Società sarà comunque contenuta nel limite massimo del 30% del capitale.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti e le operazioni necessari alla costituzione della Società e alla sottoscrizione delle azioni nei limiti di cui ai commi 1. e 2., avendo preso atto, previo parere conforme della competente Commissione del Consiglio Regionale, che lo Statuto della Società è coerente con le indicazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la cui nomina è riservata alla Regione, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile, sono nominati secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di nomine.

     2. I membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 300.000.000.

     2. All'onere di cui al comma 1., si provvede mediante una riduzione di pari ai ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 è conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Società "I.T.A.C.A. S.p.A."» recante una dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 300.000.000.

     4.Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.