Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 03/03/1988 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 47/84 le parole «Istituto Tecnotex - Biella - S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.». |
Art. 2. All'art. 8 della L.R. 47/84 le parole «convenzione di comodato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione». |
§ 2.8.35 - Legge regionale 3 marzo 1988, n. 11. - Texilia - Istituto per la
tradizione e la tecnologia tessile S.p.A.. Modifiche alla L.R. 30 agosto 1984, n. 47.
(B.U. 9 marzo 1988, n. 10).
Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 47/84 le parole «Istituto Tecnotex - Biella - S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.».
Tale modifica si intende apportata al titolo e a tutti i punti della legge ove compare la ragione sociale.
All'art. 8 della L.R. 47/84 le parole «convenzione di comodato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione».