§ 2.8.32 – L.R. 16 febbraio 1987, n. 10.
Sottoscrizione di nuove azioni della Società Consortile per azioni Consusa S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:16/02/1987
Numero:10


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 3.050.000 nuove azioni, da nominali lire 1.000 ciascuna, emesse dalla Società Consortile Consusa S.p.A. in esecuzione dell'aumento del [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 3.050.000.000
Art. 3.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello [...]


§ 2.8.32 – L.R. 16 febbraio 1987, n. 10. [1]

Sottoscrizione di nuove azioni della Società Consortile per azioni Consusa S.p.A.

(B.U. 25 febbraio 1987, n. 8).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 3.050.000 nuove azioni, da nominali lire 1.000 ciascuna, emesse dalla Società Consortile Consusa S.p.A. in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 1.423.110.000 a lire 6.923.110.000.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 3.050.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti, per l'esercizio in corso, di cui ai capitoli di seguito indicati, nelle misure pure precisate:

- quanto a L. 500.000.000 del capitolo 2250;

- quanto a L. 2.000.000.000 del capitolo 6020;

- quanto a L. 550.000.000 del capitolo 7050;

e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1987, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Società Consortile Consusa S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 3.050.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di Bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.