§ 2.8.31 – L.R. 18 dicembre 1986, n. 59.
Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto di Cuneo Levaldigi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:18/12/1986
Numero:59


Sommario
Art. 1.      Al fine di mantenere nella quota percentuale attuale la partecipazione azionaria della Regione nell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 252.000.000
Art. 3.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello [...]


§ 2.8.31 – L.R. 18 dicembre 1986, n. 59. [1]

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto di Cuneo Levaldigi.

(B.U. 24 dicembre 1986, n. 51).

 

     Art. 1.

     Al fine di mantenere nella quota percentuale attuale la partecipazione azionaria della Regione nell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 25.200 delle 193.200 nuove azioni da nominali lire 10.000 ciascuna emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 1.932.000.000 a lire 3.684.000.000.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 252.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa, di lire 140.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 2200 e di lire 112.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, con riferimento all'accantonamento autorizzato per il finanziamento dei D.D.L. n. 156 e 159, aventi, rispettivamente, per oggetto l'acquisto di azioni della S.I.T.O. S.p.A. e della Rivalta Scrivia S.p.A.; e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 252.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di Bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.