Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 29/04/1985 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 21.000 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.T.E.F. S.p.A. di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale [...] |
Art. 2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 210.000.000 |
§ 2.8.25 – L.R. 29 aprile 1985, n. 53. [1]
Sottoscrizione di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.A.
(B.U. 3 maggio 1985, n. 19)
La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 21.000 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.T.E.F. S.p.A. di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 200.000.000 a L. 500.000.000.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 210.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 210.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione del medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.A» e con lo stanziamento di L. 210.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.
[1] Legge modificata con