§ 2.7.21 – L.R. 24 novembre 1997, n. 58.
Partecipazione al Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:24/11/1997
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998).
Art. 3.  (Modalità per la costituzione del Comitato).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Vigenza).
Art. 6.  (Urgenza).


§ 2.7.21 – L.R. 24 novembre 1997, n. 58. [1]

Partecipazione al Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998.

(B.U. 26 novembre 1997, n. 47).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, persegue la finalità di promuovere l'interessamento e la collaborazione di soggetti pubblici e privati in ordine alla solenne Ostensione della Sindone prevista a Torino nel 1998, partecipando a tal fine alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. (Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998).

     1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, partecipa con la Città di Torino, la Provincia di Torino e l'Arcidiocesi di Torino al "Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998", da costituirsi ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, sulla base dello schema di Statuto in allegato.

     2. Al Comitato compete:

     a) la determinazione del piano finanziario relativo a tutte le fasi dell'Ostensione;

     b) la gestione delle iniziative in programma;

     c) la ricerca di sponsorizzazioni;

     d) la gestione delle risorse economiche e dei contributi che saranno elargiti per la realizzazione dell'Ostensione e delle iniziative collegate;

     e) l'assegnazione di incarichi ed affidamenti per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle singole iniziative;

     f) il coordinamento del lavoro dei gruppi esecutivi specificamente costituiti;

     g) la gestione dei contatti con le strutture predisposte dagli organi competenti degli Enti interessati all'Ostensione;

     h) la promozione in ogni campo di quanto necessario per la buona riuscita dell'Ostensione e delle iniziative collegate, anche utilizzando risorse esterne.

 

     Art. 3. (Modalità per la costituzione del Comitato).

     1. Il Presidente della Giunta regionale compie per la Regione Piemonte gli atti necessari per la costituzione del Comitato, apportando allo Statuto le eventuali modificazioni formali necessarie ai fini della sua costituzione.

     2. Le modificazioni sostanziali allo Statuto non incidenti sulla natura e sulle finalità del Comitato, successive all'approvazione della legge, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. La Giunta regionale assume i provvedimenti amministrativi necessari per consentire il finanziamento degli obiettivi del Comitato.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. E' istituito il capitolo "Contributi al Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998" con uno stanziamento per il 1997 di lire 1 miliardo.

     2. Alla spesa di lire 1 miliardo per il 1997 si fa fronte con la riduzione di pari importo del capitolo 11175.

     3. La determinazione dello stanziamento per il 1998 è definita in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione 1998.

 

     Art. 5. (Vigenza).

     1. La vigenza della legge è collegata alla durata del Comitato di cui all'articolo 2 così come determinata dallo Statuto.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     1. La legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A (art. 2)

STATUTO DEL COMITATO PER L'OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE DEL 1998

 

ART. 1 - Denominazione

     E' costituito il Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998 (qui di seguito denominato "Comitato").

 

ART. 2 - Sede

     Il Comitato ha sede in Torino, presso la Segreteria generale dell'Ostensione in Via XX Settembre n. 83.

 

ART. 3 - Componenti

     Il Comitato è promosso ed è composto dalla Città di Torino, dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte e dall'Arcidiocesi di Torino.

 

ART. 4 - Scopo

     Il Comitato non ha scopo di lucro e si propone di promuovere l'interessamento e la collaborazione di soggetti pubblici e privati in ordine alla solenne Ostensione della Sindone prevista a Torino dal 18 aprile al 14 giugno 1998, nonché il coordinamento e l'organizzazione delle attività relative alle aree di pertinenza e d'incontro tra i membri promotori, che qui di seguito vengono individuate e definite.

     Area di competenza dell'Arcidiocesi di Torino

     - la produzione del video ufficiale sulla Sindone;

     - i convegni ed i congressi;

     - la gestione della Segreteria generale dell'Ostensione;

     - l'allestimento del proseguimento del percorso della prelettura all'interno del Duomo.

     Area di competenza comune

     - il servizio delle prenotazioni;

     - il servizio per l'accoglienza;

     - la predisposizione delle strutture relative alla prelettura e la gestione della stessa;

     - la redazione e la pubblicazione del notiziario "Sindone informa";

     - l'identificazione e la produzione del logo e del manifesto ufficiale dell'Ostensione;

     - la predisposizione di sussidi informativi per i pellegrini;

     - l'Ufficio Stampa, nei rispettivi ambiti;

     - le mostre e le attività culturali.

     Area di competenza degli Enti pubblici

     - la produzione di una guida turistica e di un CD-ROM multimediale;

     - la produzione di video sulla Città, la Regione e la Provincia;

     - il progetto pubblicitario e dell'immagine;

     - la logistica delle manifestazioni.

     Eventuali nuove iniziative dovranno essere approvate dall'Assemblea e da essa collocate nelle specifiche aree di competenza.

 

ART. 5 - Attività

     Nell'ambito delle finalità previste all'art. 4, il Comitato con riguardo alle risorse disponibili provvederà a:

     a) determinare il piano finanziario relativo a tutte le fasi dell'Ostensione e alla gestione delle iniziative in programma;

     b) promuovere la ricerca di sponsorizzazioni;

     c) incassare ed esigere i contributi erogati sia dai promotori sia da terzi;

     d) gestire le risorse economiche e i contributi che saranno elargiti per la realizzazione dell'Ostensione e delle iniziative collegate;

     e) assegnare incarichi e procedere ad affidamenti per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle singole iniziative;

     f) coordinare il lavoro dei gruppi esecutivi specificamente costituiti, di cui all'art. 10;

     g) tenere i contatti con le strutture predisposte dagli organi competenti degli Enti interessati all'Ostensione;

     h) promuovere in ogni campo quanto necessario per il successo dell'Ostensione, e delle iniziative collegate, anche utilizzando risorse esterne.

 

ART. 6 - Contribuzioni

     Per raggiungere le finalità indicate, il Comitato si avvarrà delle contribuzioni, di qualunque tipo, fornite dai membri o da terzi.

     I membri promotori potranno mettere a disposizione del Comitato a titolo gratuito, per l'organizzazione e la gestione dell'Ostensione, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

 

ART. 7 - Presidente

     Presidente del Comitato è l'Assessore pro tempore per la Cultura della Città di Torino.

     Al Presidente compete la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi e in giudizio, nonché i poteri di firma in esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

 

ART. 8 - Vicepresidenti

     Sono Vicepresidenti del Comitato l'Assessore pro tempore alla Cultura della Regione Piemonte, l'Assessore pro tempore per le Risorse Naturali e Culturali della Provincia di Torino ed il rappresentante dell'Arcivescovo pro tempore di Torino.

     I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento, il più anziano di età fra i Vicepresidenti supplisce al Presidente in ogni sua mansione.

 

ART. 9 - Assemblea

     Sono membri dell'Assemblea oltre al Presidente, ed ai Vicepresidenti del Comitato, l'Assessore pro tempore alla Promozione della Città del Comune di Torino, il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto del Sindaco di Torino, l'Assessore al Turismo della Regione Piemonte, il Direttore del Settore Beni e Sistemi Culturali della Regione Piemonte, l'Assessore al Turismo della Provincia di Torino, il Responsabile del Servizio Attività Culturali della Provincia di Torino, due rappresentanti dell'Arcidiocesi di Torino e, senza diritto di voto, il Direttore organizzativo del Comitato stesso.

 

ART. 10 - Funzioni dell'Assemblea

     L'Assemblea assume le precisazioni degli obiettivi e l'articolazione dei programmi della Commissione Diocesana per l'Ostensione della Sindone, ritenendola interlocutore privilegiato.

     All'Assemblea compete:

     - approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo del Comitato;

     - formulare e approvare il piano delle attività, assumere i provvedimenti per la sua realizzazione e valutare il risultato delle iniziative svolte;

     - conferire eventuali deleghe a propri membri per l'esercizio di singole funzioni e costituire gruppi di lavoro per attività specifiche;

     - nominare il Direttore ed i componenti dell'Ufficio organizzativo.

 

ART. 11 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

     L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri, mediante comunicazione inviata almeno tre giorni prima della data stabilita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax. In caso di estrema urgenza, il Presidente può convocare l'Assemblea con almeno ventiquattro ore di anticipo a mezzo telegrafo o telefono, salvo ratifica all'inizio della seduta.

     L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri.

     Ciascun membro può rappresentare un altro membro con delega scritta e votare in sua vece.

     All'inizio di ogni riunione l'Assemblea nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, al quale compete redigere il verbale, che dovrà essere controfirmato dal Presidente.

     Le proposte di deliberazione si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.

     Le votazioni sono effettuate con voto palese, verbalmente espresso. In casi particolari, su richiesta dei Presidente o di almeno un quarto dei presenti, talune delibere possono essere assunte con voto segreto.

 

ART. 12 - Ufficio e Direttore organizzativo

     L'Ufficio Organizzativo è formato dal Direttore e da quei tecnici ed esperti nelle diverse discipline che potranno essere chiamati a coadiuvarlo.

     L'Ufficio Organizzativo ha il compito di predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comitato, di dare esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea, di provvedere alla gestione tecnica e amministrativa delle varie iniziative del Comitato, utilizzando i contributi ed i fondi a disposizione che verranno ripartiti per aree di competenza sulla base del bilancio preventivo approvato e delle eventuali sue successive modifiche.

     Il Direttore organizzativo dirige l'Ufficio organizzativo, coordina le attività del Comitato e garantisce la corretta esecuzione delle iniziative, secondo le linee indicate dall'Assemblea.

 

ART. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

     Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal segretario della Giunta regionale del Piemonte, dal Direttore del Servizio centrale Risorse finanziarie della Città di Torino, da un rappresentante della Provincia di Torino e dall'Economo dell'Arcidiocesi di Torino. Il Collegio è presieduto dal Revisore più anziano di età. Ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, esprimendo per iscritto la propria valutazione sul bilancio consuntivo.

 

ART. 14 - Tesoreria

     Il Comitato può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di Tesoreria e di Cassa a Istituti bancari o Società finanziarie.

 

ART. 15 - Facoltà di recesso

     Ciascun membro del Comitato può recedere da esso in qualunque momento, dandone comunicazione scritta almeno trenta giorni prima al Presidente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione e di prestazione assunti fino alla data del recesso.

 

ART. 16 - Esercizio di Bilancio

     Il periodo di esercizio di bilancio coincide con l'anno solare. Per il primo anno si concluderà il 31 dicembre 1997.

 

ART. 17 - Scioglimento

     Il Comitato si scioglierà, liquidata ogni pendenza nei confronti di terzi, non appena esaurite le finalità di cui all'art. 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, salvo diversa e unanime determinazione dei membri promotori. Le eventuali economie saranno divise fra i membri promotori in misura proporzionale a quanto versato da ciascuno.

 

ART. 18 - Foro competente

     Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività del Comitato è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

 

ART. 19 - Rinvio

     Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.