§ 2.7.4 – L.R. 6 luglio 1978, n. 41.
Rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta ai componenti il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:06/07/1978
Numero:41


Sommario
Art. unico.      Ai componenti il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta [...]


§ 2.7.4 – L.R. 6 luglio 1978, n. 41. [1]

Rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta ai componenti il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(B.U. 11 luglio 1978, n. 28).

 

Art. unico.

     Ai componenti il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura prevista dall'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 luglio 1976, n. 33.

     Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta suddetti spettano:

     a) per la partecipazione a sedute del Comitato regionale che si tengano in luogo diverso dal Comune di residenza del componente:

     b) per la partecipazione a seduta di altri organi collegiali e, in genere, per l'espletamento di missioni da parte del componente in luogo diverso dal suo Comune di residenza, in nome e per conto del Comitato regionale, e su deliberazione di questo.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.