Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comuni |
Data: | 24/05/2006 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 3/2004). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2, comma 1, della l.r. 3/2004). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/2004). |
§ 2.4.28 – L.R. 24 maggio 2006, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
(B.U. 1 giugno 2006, n. 22).
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2, comma 1, della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della