§ 2.1.9 – L.R. 22 agosto 1979, n. 47.
Integrazione all'art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:22/08/1979
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è integrato come segue
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello [...]


§ 2.1.9 – L.R. 22 agosto 1979, n. 47. [1]

Integrazione all'art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22.

(B.U. 28 agosto 1979, n. 35).

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è integrato come segue:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto Regionale.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Articolo riportato al 2° comma dell'art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Norme transitorie per il primo inquadramento» (B.U. 20 agosto 1974, suppl. n. 32).