§ 2.1.2 – L.R. 12 aprile 1977, n. 23.
Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:12/04/1977
Numero:23


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che ha diritto a fruire del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico [...]
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del 6° comma dell'articolo 45 dello Statuto


§ 2.1.2 – L.R. 12 aprile 1977, n. 23. [1]

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(B.U. 19 aprile 1977, n. 16).

 

Art. 1.

     In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che ha diritto a fruire del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione Piemonte è attribuita:

     - La somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

     - A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

     - Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la 13ª mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

     Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in 220 milioni, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del capitolo n. 752 con la denominazione: «Oneri relativi all'anno 1976 per il miglioramento del trattamento economico del personale regionale, in attesa dell'applicazione di un accordo nazionale» e con lo stanziamento di 220 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in 550 milioni, si provvede:

     - quanto a 260 milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 40, 720, 1320, 3100, 3583, 3630, 7010, 7120, 7620 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 nella rispettiva misura di 20 milioni, 75 milioni, 38 milioni, 10 milioni, 10 milioni, 20 milioni, 1 milione, 68 milioni e 18 milioni.

     - quanto a 290 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 720 e n. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, nella rispettiva misura di 150 milioni e di 140 milioni, e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 2100, 2700, 3140, 3790, 4000, 5000, 5800, 6600, 7900, 8700, 9170 nella rispettiva misura di 10 milioni, 5 milioni, 70 milioni, 15 milioni, 50 milioni, 15 milioni, 10 milioni, 80 milioni, 10 milioni, 10 milioni e 15 milioni.

     Al maggior onere ricadente in ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e successivi, valutato in 25 milioni annui, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggiore somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno 1978, nel riparto del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del 6° comma dell'articolo 45 dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.