§ 1.5.2 - L.R. 20 dicembre 1990, n. 55.
Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 iniziativa popolare
Data:20/12/1990
Numero:55


Sommario
Art. 1.      1. Nel Titolo II, Capo II, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, dopo l'art. 12, è inserito il seguente art. 12 bis
Art. 2.      1. Nel Titolo II, Capo III, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, l'art. 18 è così modificato
Art. 3.      1. Nel Titolo II, Capo IV, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, l'intero testo dell'art. 32 è sostituito con il seguente testo
Art. 4.  (Commissione consultiva).
Art. 5.  (Termini per i pareri della Commissione).
Art. 6.  (Sede della Commissione).
Art. 7.  (Composizione).
Art. 8.  (Insediamento della Commissione).
Art. 9.  (Durata in carica).
Art. 10.  (Regolamento).
Art. 11.  (Norme finanziarie).


§ 1.5.2 - L.R. 20 dicembre 1990, n. 55.

Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

 

Titolo I

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4

 

Art. 1.

     1. Nel Titolo II, Capo II, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, dopo l'art. 12, è inserito il seguente art. 12 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Nel Titolo II, Capo III, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, l'art. 18 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Nel Titolo II, Capo IV, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, l'intero testo dell'art. 32 è sostituito con il seguente testo:

     (Omissis).

 

 

Titolo II [1]

COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER I PROCEDIMENTI DI INIZIATIVA

LEGISLATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI E DI REFERENDUM

 

     Art. 4. (Commissione consultiva). [2]

     [1. È istituita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.

     2. La Commissione è organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

     3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.]

 

     Art. 5. (Termini per i pareri della Commissione). [3]

     1. La Commissione esprime il proprio, parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

     2. I termini assegnati dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     3.Il termine, di cui al comma 1., è perentorio e, qualora il parere non venga trasmesso alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza entro i successivi cinque giorni dalla scadenza, cessa la sospensione dei termini, di cui al comma 2., e l'Ufficio di Presidenza assume ogni sua decisione assegnatagli dalla L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, omesso il parere, di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Sede della Commissione). [4]

     [1. La Commissione ha sede presso il Difensore Civico della Regione Piemonte. Il personale assegnato al relativo Servizio collabora al funzionamento della Commissione, su disposizione del Difensore Civico.]

 

     Art. 7. (Composizione). [5]

     [1. La Commissione è composta da:

     a) cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso gli Atenei del Piemonte;

     b.) quattro avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

     2. Al fine di procedere alla composizione della Commissione, il Difensore Civico richiede:

     a) ai Rettori degli Atenei del Piemonte con insegnamenti giuridici di designare complessivamente quindici professori di ruolo di materie giuridiche presso tali Atenei;

     b) ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori del Piemonte di designare ciascuno due avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

     3. Il Difensore Civico sorteggia cinque componenti la Commissione fra quelli designati dai Rettori degli Atenei e quattro fra quelli designati dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori. In caso di cessazione dalla carica di un componente prima della, fine del mandato della Commissione, il Difensore Civico provvede ad integrare la Commissione mediante ulteriore sorteggio.

     4. Il Difensore Civico comunica i risultati del sorteggio al Presidente del Consiglio Regionale. Il Consiglio provvede con propria deliberazione alla nomina della Commissione.]

 

     Art. 8. (Insediamento della Commissione). [6]

     [1. Il Presidente del Consiglio Regionale insedia la Commissione che, quale primo atto, elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. Se il Presidente cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, il commissario più anziano di età assume la presidenza provvisoria.

     3. Il Presidente può, in caso di suo temporaneo impedimento, delegare le proprie funzioni a uno dei commissari.]

 

     Art. 9. (Durata in carica). [7]

     [1. La nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale avviene entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.

     2. A tal fine, nel semestre antecedente la scadenza della legislatura regionale, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti dall'art. 7.

     3. La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura.

     4. La Commissione uscente continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Commissione.

     5. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti non appena decretato lo scioglimento dei Consiglio.

     6. Nella fase di prima attuazione della presente legge agli adempimenti previsti all'art. 7 e alla nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale si provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.]

 

     Art. 10. (Regolamento). [8]

     [1. La Commissione, all'atto del suo insediamento, approva, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento di funzionamento e ne dà comunicazione al Consiglio Regionale.

     2. La Commissione, salvo che per l'elezione del Presidente e l'approvazione del regolamento, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con la presenza di almeno sei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     3. Per ogni parere richiesto alla Commissione, il Presidente. nomina un relatore.]

 

     Art. 11. (Norme finanziarie). [9]

     [1. Ai componenti della Commissione è dovuto un compenso, a far data dal 1° gennaio 2002, per ogni seduta, pari all’80 per cento dell’indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali, così come indicato dall’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.

     2. Al Presidente della Commissione il compenso dovuto è stabilito nella misura del 90 per cento dell’indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali.

     3. A tutti i componenti è altresì corrisposto un rimborso chilometrico forfettario calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e la sede della Commissione per un quinto del prezzo di un litro di benzina verde individuato secondo le modalità di attuazione del contratto nazionale dei dipendenti pubblici area dirigenza. I componenti con domicilio nel comune in cui ha luogo la riunione della Commissione non ricevono il rimborso chilometrico.]

 


[1] Titolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25, fatto salvo il disposto dell’articolo 5, comma 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25, fatto salvo il disposto del comma 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25.

[6] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25.

[7] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25.

[8] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25.

[9] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 23 aprile 1992, n. 25 e dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1997, n. 32, sostituito dall’art. 1 della L.R. 5 marzo 2002, n. 9 ed abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2006, n. 25.