Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 difensore civico |
Data: | 24/04/1985 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il [...] |
Art. 2. Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti [...] |
Art. 3. Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge 9 [...] |
§ 1.4.2 – L.R. 24 aprile 1985, n. 47.
Norme relative all'estensione delle competenze del difensore civico alle strutture amministrative del servizio sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale.
(B.U. 30 aprile 1985, n. 18).
Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della
Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle UU.SS.SS.LL.
Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 della
Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati oltrechè all'interessato, all'Assessorato Regionale alla sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della competente U.S.S.L.