§ 1.4.2 – L.R. 24 aprile 1985, n. 47.
Norme relative all'estensione delle competenze del difensore civico alle strutture amministrative del servizio sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 difensore civico
Data:24/04/1985
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il [...]
Art. 2.      Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti [...]
Art. 3.      Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge 9 [...]


§ 1.4.2 – L.R. 24 aprile 1985, n. 47.

Norme relative all'estensione delle competenze del difensore civico alle strutture amministrative del servizio sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale.

(B.U. 30 aprile 1985, n. 18).

 

Art. 1.

     Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

 

     Art. 2.

     Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle UU.SS.SS.LL.

 

     Art. 3.

     Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981, n. 50.

     Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati oltrechè all'interessato, all'Assessorato Regionale alla sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della competente U.S.S.L.