§ 1.3.28 – L.R. 6 marzo 2006, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:06/03/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 24/2001).
Art. 2.  (Integrazione all’ articolo 5 della l.r. 24/2001).
Art. 3.  (Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 24/2001).
Art. 4.  (Norme transitorie e finali).


§ 1.3.28 – L.R. 6 marzo 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

(B.U. 9 marzo 2006, n.10).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 24/2001).

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

     “1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l’assegno vitalizio; 5 per cento per l’indennità di fine mandato.”.

 

     Art. 2. (Integrazione all’ articolo 5 della l.r. 24/2001).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

     “ 4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all’assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 24/2001).

     1. Al comma 1 dell’articolo 8 sono soppresse le parole: “per tutta la durata del mandato”.

     2. Il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     “5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare ovvero entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.” [1]

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

     “ 5 bis. È facoltà del Consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.

     5 ter. L’ammontare del versamento è determinato con riferimento all’indennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3.".

 

     Art. 4. (Norme transitorie e finali).

     1. In fase di prima applicazione della legge:

     a) il disposto del comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modifiche si applica anche ai Consiglieri che hanno esercitato il mandato nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge; b) la facoltà di cui al comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 24/2001 è concessa anche ai Consiglieri in carica che abbiano già inoltrato le comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 5.

     2. Il comma 1 si applica a condizione che i Consiglieri regionali inoltrino le rispettive istanze all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 23 marzo 2006, n. 12.