§ 1.3.23 - Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 18.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:06/08/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1. 


§ 1.3.23 - Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 18.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10

(Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della

Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo

2001, n. 4.

(B.U. 14 agosto 2001, n. 33).

 

Art. 1. [1]

 

 


[1] Articolo rettificato con avviso pubblicato in B.U. 12 settembre 2001, n. 37. Modifica il comma 3 ed aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 3 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.