§ 1.3.22 - L.R. 9 marzo 2001, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:09/03/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati, per l'anno 2001, in lire 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale che [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 1.3.22 - L.R. 9 marzo 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.

(B.U. 14 marzo 2001, n. 11).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati, per l'anno 2001, in lire 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.

[2] Modifica il comma 2, art. 2 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.

[3] Modifica il comma 3, art. 2 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.