§ 1.3.13 – L.R. 27 luglio 1994, n. 28.
Modifiche ed integrazioni al Titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme sulla previdenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:27/07/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del [...]
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'articolo 21 della L.R. 9/1984, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 [...]


§ 1.3.13 – L.R. 27 luglio 1994, n. 28. [1]

Modifiche ed integrazioni al Titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte».

(B.U. 3 agosto 1994, n. 31).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'articolo 21 della L.R. 9/1984, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9: «Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte»), è abrogato.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.