Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 12/07/1994 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai Consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della [...] |
Art. 2. 1. Ai Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, spetta comunque il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato di cui all'articolo 2 della L.R. 10/1972 e successive modificazioni e [...] |
Art. 3. 1. I Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori, di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 21 della legge regionale 23 gennaio [...] |
§ 1.3.12 – L.R. 12 luglio 1994, n. 24. [1]
Applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Aspettativa per mandato parlamentare o consiliare.
(B.U. 20 luglio 1994, n. 29).
1. Ai Consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71 del
2. L'opzione, di cui al comma 1, può essere esercitata in qualsiasi momento, viene comunicata al Presidente del Consiglio Regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione, cui il Consigliere optante appartiene; ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale risulta pervenuta all'Amministrazione interessata. Se tale opzione è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, essa ha effetto dalla medesima data.
3. Con le stesse modalità, di cui al comma 2, i Consiglieri modificano l'opzione esercitata.
1. Ai Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, spetta comunque il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato di cui all'articolo 2 della
1. I Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori, di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 21 della
2. Con dichiarazione scritta da rilasciare al momento dell'opzione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, i Consiglieri possono rinunciare all'assegno vitalizio e alla indennità di fine mandato, di cui alla
3. L'ammontare dell'indennità di fine mandato è comunque calcolato con riferimento all'ammontare dell'indennità consiliare erogata nell'ultimo mese di permanenza in carica dei Consiglieri predetti.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme della
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della