§ 1.3.10 – L.R. 21 gennaio 1991, n. 5.
Integrazioni e modificazioni alla L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/01/1991
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e della L.R. 23 gennaio 1986, n. 5, è aumentato del 60%
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 [...]


§ 1.3.10 – L.R. 21 gennaio 1991, n. 5. [1]

Integrazioni e modificazioni alla L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni.

(B.U. 23 gennaio 1991, n. 4).

 

Art. 1.

     1. La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e della L.R. 23 gennaio 1986, n. 5, è aumentato del 60%.

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e, sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.