Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie |
Data: | 17/06/1997 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione [...] |
Art. 2. 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente [...] |
Art. 3. 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), dalle ore 8.00 al tramonto |
Art. 4. 1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. [...] |
Art. 5. 1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso |
§ 1.1.4 - Legge regionale 17 giugno 1997, n. 36. [1]
Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte. [2]
(B.U. 25 giugno 1997, n. 25).
1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione Piemonte purchè affiancata dalla bandiera nazionale e da quella dell'Unione Europea.
2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine "bandiera" si intende quella della Regione Piemonte approvata con
3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.
1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. La bandiera viene altresì esposta:
a) all'esterno della sede della Giunta regionale allorché la Giunta regionale è riunita;
b) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari;
c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali piemontesi, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.
1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), dalle ore 8.00 al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.
1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
[1] Abrogata dall’art. 11 della
[2] Il Governo ha consentito l'ulteriore corso della legge osservando tuttavia, in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera d), che l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte debba avvenire unitamente all'esposizione della bandiera della Repubblica, in ossequio alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986.