§ 5.5.14 - Legge Regionale 10 giugno 1994, n. 5.
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:10/06/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1994 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...]
Art. 2.      Per l'anno 1994 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per quali l'Amministrazione [...]
Art. 3.      Per l'anno 1994 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 5.5.14 - Legge Regionale 10 giugno 1994, n. 5. [1]

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(B.U. n. 12 del 16 giugno 1994).

 

Art. 1.

     Per l'anno 1994 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1994 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1994 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato "A"

(Omissis)

 

Allegato "B"

(Omissis)

 

Allegato "C"

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.