Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento |
Data: | 23/06/1993 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Per l'anno 1993 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...] |
Art. 2. Per l'anno 1993 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...] |
Art. 3. Per l'anno 1993 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge (in allegato). |
Art. 4. L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...] |
§ 5.5.13 - Legge Regionale 23 giugno 1993, n. 15. [1]
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.
(B.U. 24 giugno 1993, n. 14 E.S.).
Per l'anno 1993 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.
Per l'anno 1993 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per l'anno 1993 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge (in allegato).
L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna "B" della stessa tabella.
TABELLA 1 |
Colonna "A" Colonna "B" |
Stato previsione della SPESA Stato previsione della ENTRATA |
10600 |
27109 |
27701 |
28700 |
28720 |
28800 |
29150 |
29350 |
40300 |
40910 |
41500 |
41610 |
41800 |
41851 |
41925 |
42700 |
42900 |
43006 |
43011 |
43031 |
43070 |
43805 |
43810 |
43914 |
43970 |
44212 |
44275 |
|
44280 |
44410 |
44451 |
44620 |
44640 |
44647 |
44700 |
47560 |
47921 |
47935 |
47945 |
48010 |
48110 |
48200 |
48461 1800 |
28500 |
29340 |
29350 1807 |
43915 1806 |
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
(Si omettono gli allegati).
[1] Abrogata dall'art. 7 della