Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento |
Data: | 21/03/1990 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Per l'anno 1990 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...] |
Art. 2. Per l'anno 1990 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...] |
Art. 3. Per l'anno 1990 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge. |
Art. 4. Per l'anno 1990 è assegnato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. [...] |
Art. 5. L'erogazione delle somme indicate ai capitoli: 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923 e 11924 concernenti i programmi regionali di sviluppo, [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione [...] |
§ 5.5.10 - Legge Regionale 21 marzo 1990, n. 15. [1]
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di Intervento.
(B.U. n. 6 del 31 marzo 1990).
Per l'anno 1990 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.
Per l'anno 1990 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per l'anno 1990 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.
Per l'anno 1990 è assegnato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19 della
L'erogazione delle somme indicate ai capitoli: 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923 e 11924 concernenti i programmi regionali di sviluppo, potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sul corrispondente Capitolo n. 2107 dello stato di previsione dell'entrata.
La norma di cui al comma precedente si applica anche ai capitoli: 11930, 11950, 11970, 11990, 11995, 12000, 12001, 12005, 12010, 12020, 12030, 12045 e 12090 concernenti i programmi regionali di sviluppo, da correlare al Capitolo n. 2104 dello stato di previsione della entrata.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Si omettono gli allegati:
Allegato "A"
RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE
Allegato "B"
AUTORIZZAZIONI DI SPESE CONCERNENTI INTERVENTI PER I QUALI
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NON HA PROVVEDUTO A DOTARSI DI AUTONOMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Allegato "C"
NUOVI LIMITI DI IMPEGNO
[1] Abrogata dall'art. 7 della