§ 5.5.9 - Legge Regionale 13 settembre 1989, n. 17.
Provvedimento dl rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:13/09/1989
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1989 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1989 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali [...]
Art. 3.      1. Per l'anno 1989 sono autorizzati i nuovi limiti di impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.
Art. 4.      1. Per l'anno 1989 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lettera "C" dell'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. [...]
Art. 5.      1. Per l'anno 1989 è autorizzata l'iscrizione, al capitolo di spesa n. 11820, della somma di L. 109 miliardi a titolo di:
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 5.5.9 - Legge Regionale 13 settembre 1989, n. 17. [1]

Provvedimento dl rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(B.U. n. 18 del 30 settembre 1989).

 

Art. 1.

     1. Per l'anno 1989 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     1. Per l'anno 1989 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

 

     Art. 3.

     1. Per l'anno 1989 sono autorizzati i nuovi limiti di impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Per l'anno 1989 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lettera "C" dell'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. 6.500.000.000 iscritta al Capitolo di spesa n. 43800.

 

     Art. 5.

     1. Per l'anno 1989 è autorizzata l'iscrizione, al capitolo di spesa n. 11820, della somma di L. 109 miliardi a titolo di:

     "Fondo indiviso per la realizzazione di progetti regionali di sviluppo finanziati con la legge 1° marzo 1986, n. 64 e legge regionale 10 marzo 1988, n. 6. Interventi straordinari nel Mezzogiorno".

     Su tale fondo non è consentita l'assunzione di impegni.

     2. Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, con leggi di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1989, sarà provveduto ad individuare e quantificare gli oneri secondo la natura dei singoli interventi iscrivendone gli importi nei capitoli propri di bilancio, prelevando le disponibilità finanziarie dal Capitolo n. 11820.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Allegati "A" - "B" - "C"

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.