Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento |
Data: | 13/09/1989 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1989 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...] |
Art. 2. 1. Per l'anno 1989 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali [...] |
Art. 3. 1. Per l'anno 1989 sono autorizzati i nuovi limiti di impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge. |
Art. 4. 1. Per l'anno 1989 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lettera "C" dell'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. [...] |
Art. 5. 1. Per l'anno 1989 è autorizzata l'iscrizione, al capitolo di spesa n. 11820, della somma di L. 109 miliardi a titolo di: |
Art. 6. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...] |
§ 5.5.9 - Legge Regionale 13 settembre 1989, n. 17. [1]
Provvedimento dl rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.
(B.U. n. 18 del 30 settembre 1989).
1. Per l'anno 1989 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.
1. Per l'anno 1989 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
1. Per l'anno 1989 sono autorizzati i nuovi limiti di impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.
1. Per l'anno 1989 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lettera "C" dell'art. 19 della
1. Per l'anno 1989 è autorizzata l'iscrizione, al capitolo di spesa n. 11820, della somma di L. 109 miliardi a titolo di:
"Fondo indiviso per la realizzazione di progetti regionali di sviluppo finanziati con la
Su tale fondo non è consentita l'assunzione di impegni.
2. Ai sensi dell'art. 34 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Allegati "A" - "B" - "C"
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 7 della