Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento |
Data: | 10/08/1988 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro [...] |
Art. 2. Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...] |
Art. 3. Per l'anno 1988 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge. |
Art. 4. Per l'anno 1988 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lett. "C" dell'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...] |
§ 5.5.8 - Legge Regionale 10 agosto 1988, n. 17. [1]
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 1988.
(B.U. n. 15 del 16 agosto 1988).
Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.
Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per l'anno 1988 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.
Per l'anno 1988 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lett. "C" dell'art. 19 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Allegato "A"
RIFINANZIAMENTI DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE
(Omissis)
Allegato "B"
AUTORIZZAZIONI DI SPESE CONCERNENTI INTERVENTI PER I QUALI
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NON HA PROVVEDUTO A DOTARSI DI AUTONOMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
(Omissis)
Allegato "C"
NUOVI LIMITI DI IMPEGNO
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 7 della