§ 5.4.265 - L.R. 10 aprile 2007, n. 13.
Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:10/04/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modalità di copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2006).
Art. 2.  (Copertura a carattere pluriennale del debito cumulato fino al 31 dicembre 2005).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.265 - L.R. 10 aprile 2007, n. 13.

Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006.

(B.U. 16 aprile 2007, n. 9).

 

Art. 1. (Modalità di copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2006).

     1. Alla copertura del disavanzo sanitario riferibile all'esercizio 2006, pari ad euro 20.000.000,00 al netto delle risorse attribuite alla Regione a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e al netto delle risorse rivenienti, con riferimento all'anno di imposta 2007 e a copertura dell'anno 2006, dagli interventi in materia di tributi regionali, di cui all'articolo 4, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, interamente destinati al settore sanitario ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale avente ad oggetto: «Articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali" – Destinazione delle maggiori entrate fiscali al settore sanitario», approvata nella seduta del Consiglio regionale del Molise del 13 marzo 2007, si provvede:

     a) per 13 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativi agli esercizi d'imposta 2005 e 2006 così come previsto dalle delibere di Giunta regionale n. 1490 del 26 novembre 2004, e n. 1765 del 6 dicembre 2005 iscritte nell'apposito capitolo di nuove istituzione n. 00910 della upb n. 005;

     b) per 3.566.339 euro con le risorse finanziarie regionali derivanti dai minori impegni a carico dell'esercizio finanziario 2004 e relativi ad operazioni finanziarie di ristrutturazione del debito regionale e iscritte nell'apposito capitolo di nuova istituzione n. 10515 della upb n. 065;

     c) per il residuo importo pari a 3.433.661 euro con le risorse derivanti dal credito regionale in esecuzione della sentenza n. 64/2007 Corte di Appello de L'Aquila e iscritte nell'apposito capitolo di nuova istituzione n. 10050 della upb n. 065.

     2. Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2007 è istituito il capitolo n. 34023 della upb n. 430 denominato: "Copertura disavanzo sanitario relativo all'esercizio finanziario 2006" con uno stanziamento pari ad euro 20.000.000,00.

 

     Art. 2. (Copertura a carattere pluriennale del debito cumulato fino al 31 dicembre 2005).

     1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro approvato con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina un'entrata finalizzata pari ad euro 6.251.073,52 a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate derivanti:
a) dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo massimo di 2 milioni;

b) dall'incremento dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42;

c) da altre entrate proprie regionali [1].

     2. Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2007 è istituito il capitolo di spesa n. 34026 della upb n. 430, denominato: "Copertura ammortamento debiti cumulati al 31 dicembre 2005" con dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007/2009.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 novembre 2020, n. 14.