§ 5.4.253 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
Bilancio di competenza e di cassa 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:08/02/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1 . Stato di previsione delle entrate.
Art. 2 . Stato di previsione delle spese.
Art. 3 . Autonomia contabile del Consiglio Regionale.
Art. 4 . Classificazione delle entrate.
Art. 5 . Classificazione delle spese.
Art. 6 . Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.
Art. 7 . Bilancio pluriennale.
Art. 8 . Avanzo di amministrazione.
Art. 9 . Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.
Art. 10 . Oneri continuativi.
Art. 11 . Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 12 . Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 13 . Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.
Art. 14 . Fondo di riserva di cassa.
Art. 15 . Annualità del bilancio.
Art. 16 . Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 17 . Emissione di prestiti obbligazionari.
Art. 18 . Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione.
Art. 19 . Variazione al bilancio.
Art. 20 . Entrata in vigore.


§ 5.4.253 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. [1]

Bilancio di competenza e di cassa 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007.

(B.U. 16 febbraio 2005, n. 3).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     1. È approvato in euro 2.348.567.048,5710 stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella 'A" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2005.

     2. È approvato in euro 3.554.669.115,01 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2005, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge.

     3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2005, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.

     4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     1. È approvato in euro 2.348.567.048,5710 stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2005.

     2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

     3. È approvato in euro 3.554.669.115, 01 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella 'B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2005.

     4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. Autonomia contabile del Consiglio Regionale.

     1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 2005, in euro 9.815.000, 00 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.

 

     Art. 4. Classificazione delle entrate.

     1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 5. Classificazione delle spese.

     1. Le spese del bilancio regionale 2005, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.

     1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2005 sono allegati i seguenti prospetti:

     TABELLA N. 1 – quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

     TABELLA N. 2 – tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione;

     TABELLA N. 3 – elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

     TABELLA N. 4 — elenco delle spese obbligatorie;

     TABELLA N. 5 — elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie concesse dalla Regione;

     TABELLA N. 6 — contrazione di nuovi mutui;

     TABELLA N. 7 – elenco dei capitoli di spesa del bilancio 2003 finanziati con il prestito obbligazionario di euro 100.000.000,00;

     TABELLA N. 8 – elenco dei capitoli di spesa del bilancio 2005 finanziati con il prestito obbligazionario di euro 120.000.000,00;

     TABELLA N. 9 – dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2004;

     TABELLA N. 10 – elenco fondi di garanzia;

     TABELLA N. 11 – dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2005;

     TABELLA N. 12 – patto di stabilità.

 

          Art. 7. Bilancio pluriennale.

     1. È adottato per il triennio 2005/2007 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge.

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione.

     1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002 n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di euro 398.038.720, 48 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 9 allegata alla presente legge.

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.

     1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2005 della somma di euro 166.480.550, 81 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2005".

 

     Art. 10. Oneri continuativi.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2005, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

     2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 11. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 507.982, 09 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con uguale dotazione di cassa.

     2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 allegata alla presente legge.

     3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 12. Fondo di riserva per spese impreviste.

     1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 50.000, 00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 13. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.

     1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2005, di euro 200.000, 00.

     2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 14. Fondo di riserva di cassa.

     1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di Euro 9.044.000,00 a titolo di "Fondo di riserva di cassa".

     2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 15. Annualità del bilancio.

     1. L'esercizio finanziario 2005 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2005.

 

     Art. 16. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

 

     Art. 17. Emissione di prestiti obbligazionari.

     2. Ai sensi degli articoli 36 e 37 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere uno o più prestiti obbligazionari per un importo massimo complessivo di euro 120 milioni, con oneri a carico del bilancio regionale, per far fronte alle spese d'investimento, al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata di cui al punto a), comma 1, art. 36 della legge regionale citata.

     3. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad emettere uno o più prestiti obbligazionari, con oneri a carico del bilancio regionale, per consentire una riduzione del valore finanziario delle passività della Regione in linea con il disposto dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     4. L'emissione dei prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve avvenire alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso nominale non superiore al 5,50% oneri esclusi, con una durata minima dell'ammortamento pari ad anni venti.

     5. In relazione a quanto sopra la Giunta Regionale è autorizzata a porre in essere tutte le procedure necessarie e consequenziali, nonché le successive operazioni di gestione del debito.

     6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei prestiti è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, e per tutta la durata dei prestiti, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In relazione a tale garanzia la Regione può dare incarico al proprio tesoriere di versare, a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio dei prestiti, le rate di ammortamento e di interessi alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     7. L'importo della relativa annualità di ammortamento per capitale ed interessi comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali è determinato nei limiti quantitativi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.

     8. Per l'emissione obbligazionaria di cui al comma 1 del presente articolo, l'importo di cui al comma 6 farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione, a partire dall'anno 2006. Qualora l'emissione obbligazionaria avvenga nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2005, il citato importo troverà copertura finanziaria mediante utilizzo, con prelievo in sede di assestamento del bilancio 2005, delle somme iscritte alla unità; previsionale di base n. 870 della spesa del medesimo documento contabile.

     9. Per l'emissione obbligazionaria di cui al comma 2 del presente articolo, l'importo di cui al comma 6 farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dall'anno 2005.

     10. Nel caso in cui, in sede di contrazione del prestito o dei prestiti, le operazioni finanziarie risultino più o meno onerose di quanto previsto dal presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Analogamente si provvederà per gli esercizi successivi al 2005 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse previsto nell'emissione del prestito e connesso all'andamento del mercato finanziario.

     11. Le spese per l'ammortamento dei prestiti, sia per la parte in conto capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 18. Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione.

     1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2005 degli Enti sottoelencati:

     a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise – Campobasso;

     b) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;

     c) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;

     d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;

     e) Ente per il diritto allo Studio Universitario – Campobasso;

     f) Agenzia Regionale Molise Lavoro – Campobasso.

     2. Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

     3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2005.

     4. Nelle more della piena applicazione della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise 2 Giacomo Sedati 2 (ARSIAM)"è approvato il bilancio di previsione 2005 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise "Giacomo Sedati" di Campobasso.

 

     Art. 19. Variazione al bilancio.

     1. La Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise" è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2005, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

     2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise" ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 1 marzo 2005, n. 5.