§ 5.4.246 - L.R. 27 maggio 2003, n. 22.
Bilancio di competenza e di cassa 2003 - Bilancio pluriennale 2003/2005


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:27/05/2003
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione delle spese.
Art. 3.  Autonomia contabile del Consiglio Regionale.
Art. 4.  Classificazione delle entrate.
Art. 5.  Classificazione delle spese.
Art. 6.  Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.
Art. 7.  Bilancio pluriennale.
Art. 8.  Avanzo di amministrazione.
Art. 9.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.
Art. 10.  Emissione di prestiti obbligazionari.
Art. 11.  Mutuo a parziale copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale.
Art. 12.  Oneri continuativi.
Art. 13.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 14.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 15.  Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.
Art. 16.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 17.  Annualità del bilancio.
Art. 18.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 20.  Provvedimenti legislativi in corso.
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 5.4.246 - L.R. 27 maggio 2003, n. 22.

Bilancio di competenza e di cassa 2003 - Bilancio pluriennale 2003/2005

(B.U. 31 maggio 2003, n. 11).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     1. È approvato in Euro 2.176.689. 725,66 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2003 (in allegato).

     2. È approvato in Euro 3.147.432.621,81 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2003, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge (in allegato).

     3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2003, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.

     4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     1. È approvato in Euro 2.176.689.725,66 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2003 (in allegato).

     2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

     3. È approvato in Euro 3.147.432.621,81 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2003 (in allegato),

     4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa,

 

     Art. 3. Autonomia contabile del Consiglio Regionale.

     1. Ai sensi dell'art, 63 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2003, in Euro 9.017.000,00 così come descritta nella unità previsionale di base n. 10 - funzione obiettivo n. 1 - area 1.

 

     Art. 4. Classificazione delle entrate.

     1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n.4,

 

     Art. 5. Classificazione delle spese.

     1. Le spese del bilancio regionale 2003, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, in funzioni obiettivo e in unità previsionali di base.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.

     1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2003 sono allegati i seguenti prospetti:

     Tabella n. 1 quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

     Tabella n. 2 tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionale di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione;

     Tabella n. 3 elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

     Tabella n. 4 elenco delle spese obbligatorie;

     Tabella n. 5 elenco dei provvedimenti legislativi in corso, da approvarsi nell'esercizio 2003;

     Tabella n. 6 quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;

     Tabella n. 7 elenco dei capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento;

     Tabella n. 8 elenco delle garanzie fidejussorie principale e sussidiarie concesse dalla Regione;

     Tabella n. 9 dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre2002;

     Tabella n. 10 dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2003;

     Tabella n. 11 quantificazione del residuo attivo iscritto al capitolano 12905.

 

          Art. 7. Bilancio pluriennale.

     1. È adottato per il triennio 2003/2005 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "G" annessa alla presente legge (in allegato).

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione.

     1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002 n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata

     DELLA SOMMA DI Euro 331.370.407,54 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da tabella n. 9 allegata alla presente legge (in allegato).

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.

     1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002 n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2003

     DELLA SOMMA DI Euro 47.943.651,11 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2003".

 

     Art. 10. Emissione di prestiti obbligazionari.

     1. Ai sensi degli articoli n. 36 e n. 37 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002 n. 4, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere uno o più prestiti obbligazionari con oneri a carico del bilancio regionale per far fronte alle spese d'investimento, al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata, di cui al punto a), comma l, art. 36 della legge regionale citata.

     2. L'emissione di uno o più prestiti obbligazionari deve avvenire alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso nominale non superiore al 5%, oneri esclusi, con una durata minima dell'ammortamento pari ad anni venti.

     3. In relazione a quanto sopra la Giunta Regionale è autorizzata a porre in essere tutte le procedure necessarie e consequenziali, nonché le successive operazioni di gestione del debito.

     4. Il paramento delle annualità di ammortamento e di interessi dei prestiti è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa e per tutta la durata dei prestiti delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In relazione a tale garanzia la Regione può dare incarico al proprio tesoriere di versare a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio dei prestiti le rate di ammortamento e di interessi alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     5. L'importo della relativa annualità di ammortamento per capitale ed interessi comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali sarà determinato nei limiti quantitativi indicati nella tabella n. 6 allegata alla presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 2004 e fino alla estinzione del prestito.

     6. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione, a partire dall'anno 2004.

     7. Nel caso in cui, in sede di contrazione del o dei prestiti le operazioni finanziarie risultino più o meno onerose di quanto previsto dal presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Analogamente si provvederà per gli esercizi successivi al 2004 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso-di interesse previsto nella emissione del prestito e connesso all'andamento del mercato finanziario.

     8. Le spese per l'ammortamento dei prestiti, sia per la parte in conto capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 11. Mutuo a parziale copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale.

     1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 16 novembre 2001, n. 405 ed in attuazione dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 la Regione Molise, in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise" è autorizzata a contrarre mutui

     PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro 15.504.552,57 per far fronte alla parziale copertura del sistema sanitario regionale dell'esercizio finanziario 2000.

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale annuo non superiore al 5% oneri esclusi e per una durata minima del periodo di ammortamento di anni 15.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata con propri atti deliberativi a provvedere all'assunzione dei mutui nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei prestiti è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa e per tutta la durata dei prestiti delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In relazione a tale garanzia la Regione può dare incarico al proprio tesoriere di versare a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio dei prestiti le rate di ammortamento e di interessi alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     5. L'importo della relativa annualità di ammortamento per capitale ed interessi comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali sarà determinata nei limiti quantitativi indicati nella tabella n. 6 allegata alla presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 2004 e fino alla estinzione del prestito.

     6. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione, a partire dall'anno 2004.

     7. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie risultino più o meno onerose di quanto previsto dal presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Analogamente si provvederà per gli esercizi successivi al 2004 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse previsto nella emissione del prestito e connesso all'andamento del mercato finanziario.

     8. Le spese per l'ammortamento dei prestiti, sia per la parte in conto capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

     9. Per effetto di quanto disposto ai commi precedenti del presente articolo,

     È ISCRITTA LA SOMMA DI Euro 15.504.552,57 sia alla UPB n. 230 "Accensione di prestiti" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2003 della Regione che alla UPB n. 430 "Assistenza sanitaria e farmaceutica" dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

     Art. 12. Oneri continuativi.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2003, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione (in allegato).

     2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002 n. 4.

 

     Art. 13. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di Euro 247.463,68 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie con uguale dotazione di cassa.

     2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 allegata alla presente legge (in allegato).

     3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità del 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 14. Fondo di riserva per spese impreviste.

     1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di Euro 51.246,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 15. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.

     1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2003, di Euro 285.336; 00.

     2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 16. Fondo di riserva di cassa.

     1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa DELL 'IMPORTO DI Euro 21.261.277,25 a titolo di "Fondo di riserva di cassa".

     2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 17. Annualità del bilancio.

     1. L'esercizio finanziario 2003 ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre 2003.

 

     Art. 18. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

     "Art. 19. Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione.

     1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002 n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2003 degli Enti sotto elencati:

     a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise CAMPOBASSO;

     b) Ente Provinciale per il Turismo DI CAMPOBASSO;

     c) Ente Provinciale per il Turismo DI ISERNIA;

     d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo DI TERMOLI;

     e) Istituto Autonomo Case Popolari DI CAMPOBASSO;

     f) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise CAMPOBASSO.

     2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci, qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

     3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2003.

 

     Art. 20. Provvedimenti legislativi in corso.

     1. È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella n. 5 annessa alla presente legge (in allegato).

     2. A tal fine è iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2003 l'UPB n. 800 "Fondi speciali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi", il cui movimento è disciplinato dall'art. 28 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Molise.