Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 bilanci |
Data: | 06/12/2002 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni al bilancio 2002. |
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione delle entrate. |
Art. 3. Variazioni allo stato di previsione della spesa. |
Art. 4. Aggiornamento dei residui attivi e passivi. |
Art. 5. Avanzo di amministrazione. |
Art. 6. Mutuo a parziale copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 5.4.242 - L.R. 6 dicembre 2002, n. 39.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2002.
(B.U. n. 27 del 6 dicembre 2002).
Art. 1. Variazioni al bilancio 2002.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione delle entrate.
1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "A" annessa alla presente legge.
Art. 3. Variazioni allo stato di previsione della spesa.
1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "B" annessa alla presente legge.
Art. 4. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.
1. Ai sensi della
2. Per l’effetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "A" per i residui attivi e nella tabella "B" per i residui passivi annesse alla presente legge.
Art. 5. Avanzo di amministrazione.
1. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della
Art. 6. Mutuo a parziale copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale.
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale annuo non superiore al 5% oneri esclusi e per una durata minima del periodo di ammortamento di anni 15 (quindici).
3. La Giunta Regionale è autorizzata con propri atti deliberativi a provvedere all'assunzione dei mutui nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere di versare a favore degli Istituti mutuanti le rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
5. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui 1.493.774,00 Euro a partire dall'esercizio finanziario 2003 e fino all'estinzione del mutuo.
6. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'anno 2003.
7. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1 comma del presente articolo risultino meno o più onerose di quanto previsto dal 2 comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Analogamente si provvederà per gli esercizi successivi al 2003 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse, previsto nel contratto di mutuo e connesse all'andamento del mercato finanziario.
8. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della
9. Per effetto di quanto disposto ai commi precedenti del presente articolo, è iscritta la somma di 15.504.552,57 Euro sia alla UPB n. 230 "Accensione di prestiti" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2002 della Regione che alla UPB n. 430 "Assistenza sanitaria e farmaceutica" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
(Omissis)