Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 bilanci |
Data: | 20/12/1999 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Assestamento). |
Art. 2. (Accertamento dei residui attivi e passivi). |
Art. 3. (Variazioni alle previsioni di entrate di competenza). |
Art. 4. (Variazioni alle previsioni di uscite di competenza). |
Art. 5. (Variazioni alle previsioni di cassa). |
Art. 6. (Avanzo di amministrazione). |
Art. 7. (Pubblicazione). |
§ 5.4.230 - Legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 42. [1]
Assestamento del Bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1999.
(B.U. n. 24 del 21 dicembre 1999).
Art. 1. (Assestamento).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della
Art. 2. (Accertamento dei residui attivi e passivi).
I residui attivi e passivi da iscriversi nel Bilancio 1999 sono determinati negli importi accertati con il Conto Consuntivo Generale per l'esercizio finanziario 1998.
Art. 3. (Variazioni alle previsioni di entrate di competenza).
Nello Stato di previsione delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "A" annessa alla presente legge.
Art. 4. (Variazioni alle previsioni di uscite di competenza).
Nello Stato di previsione delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "B" annessa alla presente legge.
Art. 5. (Variazioni alle previsioni di cassa).
In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrata e di uscita del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, sono modificate secondo le indicazioni riportate nelle tabelle "A" e "B" annesse alla presente legge.
Art. 6. (Avanzo di amministrazione).
Ai sensi della lettera "B" dell'art. 36 della
Art. 7. (Pubblicazione).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A
Assestamento delle entrate
(Omissis)
Tabella B
Assestamento delle uscite
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 7 della