§ 5.4.216 - Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 33.
Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Campobasso.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:29/12/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1.      E' approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto Autonome Case Popolari di Campobasso che espone, in sintesi, le seguenti risultanze finali:
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.216 - Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 33. [1]

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Campobasso.

(B.U. n. 26 del 31 dicembre 1997).

 

Art. 1.

     E' approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto Autonome Case Popolari di Campobasso che espone, in sintesi, le seguenti risultanze finali:

 

- Fondo di cassa all'1     gennaio 1990           L. 554.862.116

- Riscossioni:

- in conto residui             L. 169.913.152

- in conto competenza        L. 7.775.801.610   L. 7.945.714.762

                                       Sommano   L. 8.500.576.878

- Pagamenti:

- in conto residui             L. 379.998.685

- in conto competenza        L. 7.324.825.755   L. 7.704.824.440

- Fondo di cassa al 31     dicembre 1990          L. 795.752.438

- Somme rimaste da riscuotere:

- sui residui                L. 1.859.468.582

- sulla competenza           L. 7.847.127.545   L. 9.706.596.127

                                       Sommano  L. 10.502.348.565

- Somme rimaste da pagare:

- sui residui                L. 5.014.326.631

- sulla competenza          L. 11.557.524.823  L. 16.571.851.454

- Disavanzo di amministra  zione al 31

dicembre 1990                                   L. 6.069.502.889

 

     Il consuntivo di cui al comma precedente forma allegato al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.