§ 5.4.209 - Legge Regionale 3 febbraio 1997, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 - Articolo 31 della legge regionale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:03/02/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1997 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, con le [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 5.4.209 - Legge Regionale 3 febbraio 1997, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 - Articolo 31 della legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977.

(B.U. n. 3 del 4 febbraio 1997).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1997 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.