§ 5.4.208 - Legge Regionale 31 dicembre 1996, n. 43.
Assestamento del Bilancio di competenza e di Cassa 1996 - Articolo 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:31/12/1996
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Assestamento.
Art. 2.  Accertamento dei residui attivi e passivi I residui attivi e passivi da iscriversi nel Bilancio 1996 sono determinati negli importi accertati con il Conto Consuntivo Generale per l'esercizio [...]
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.
Art. 4.  Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.
Art. 5.  Variazioni alla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22 del 26 giugno 1996.
Art. 6.  Variazioni alle previsioni di cassa.
Art. 7.  Avanzo di amministrazione.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 5.4.208 - Legge Regionale 31 dicembre 1996, n. 43. [1]

Assestamento del Bilancio di competenza e di Cassa 1996 - Articolo 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(B.U. n. 25 del 31 dicembre 1996).

 

Art. 1. Assestamento.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Accertamento dei residui attivi e passivi I residui attivi e passivi da iscriversi nel Bilancio 1996 sono determinati negli importi accertati con il Conto Consuntivo Generale per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.

     Nello stato di previsione delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "A" annessa alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.

     Nello stato di previsione delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "B" annessa alla presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni alla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22 del 26 giugno 1996.

     Per gli effetti di cui all'art. 4 della presente legge la tabella indicata all'art. 4 della legge regionale n. 22 del 26 giugno 1996 risulta così variata:

 

Capitoli n.                        Importo L.

10600                                     280.000.000

11408                                     800.000.000

12310                                   2.777.524.310

12650                                     500.000.000

12705                                   1.000.000.000

16511                                     150.000.000

18217                                     600.000.000

20605                                     500.000.000

22197                                   2.700.000.000

22200                                   2.200.000.000

26100                                     800.000.000

27500                                   1.500.000.000

28301                                     500.000.000

28849                                      20.000.000

36674                                     400.000.000

36680                                   1.000.000.000

36701                                     300.000.000

44639                                   1.722.475.690

53148                                     500.000.000

55400                                  10.000.000.000

 

 

     Art. 6. Variazioni alle previsioni di cassa.

     In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrata e di uscita del bilancio per

 

l'esercizio finanziario 1996, sono modificate secondo le indicazioni

riportate nelle tabelle "A" e "B" annesse alla presente legge.

 

     Art. 7. Avanzo di amministrazione.

     Ai sensi della lettera "B" dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, all'avanzo presunto di amministrazione già iscritto all'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 in L. 432.836.222.885, viene iscritta la maggiore somma di L. 3.667.006.520, restando determinato in L. 436.503.229.405 l'avanzo accertato al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

(Si omettono gli allegati).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.