§ 5.4.166 - Legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 25.
Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:07/12/1992
Numero:25


Sommario
Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1992. (B.U. 9 dicembre 1992, n. 25 E.S.).
Art. 1.  Assestamento.
Art. 2.  Accertamento dei residui attivi e passivi.
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.
Art. 4.  Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.
Art. 5.  Variazioni alle previsioni di cassa.
Art. 6.  Avanzo di amministrazione.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 5.4.166 - Legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 25. [1]

Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1992.

(B.U. 9 dicembre 1992, n. 25 E.S.).

 

     Art. 1. Assestamento.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Accertamento dei residui attivi e passivi.

     1. I residui attivi e passivi da iscriversi nel Bilancio 1992 sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.

     1. Nello stato di previsione delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.

     1. Nello stato di previsione delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni alle previsioni di cassa.

     1. In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrata e di uscita del bilancio per l' esercizio finanziario 1992, sono modificate secondo le indicazioni riportate nella tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 6. Avanzo di amministrazione.

     1. Ai sensi della lettera "B" dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, all'avanzo presunto di amministrazione già iscritto all'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 in L. 410.952.000.000 viene iscritta la maggiore somma di L. 1.280.844.710, restando determinato in L. 412.232.844.710 l'avanzo accertato al 31 dicembre 1991.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono le tabelle).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.