§ 5.4.153 - Legge Regionale 22 novembre 1991, n. 22.
Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1990 - Artt. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:22/11/1991
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1990 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.
Art. 2.  Entrate di competenza.
Art. 3.  Spese di competenza.
Art. 4.  Accertamenti ed impegni.
Art. 5.  Residui attivi 1989 e precedenti.
Art. 6.  Residui passivi 1989 e precedenti.
Art. 7.  Somma dei residui attivi.
Art. 8.  Somma dei residui passivi.
Art. 9.  Situazione finanziaria.
Art. 10.  Eliminazione dal conto dei residui attivi.
Art. 11.  Eliminazione dal conto dei residui passivi.
Art. 12.  Autonomia contabile del Consiglio.
Art. 13.  Operazioni di raccordo.
Art. 14.  Enti dipendenti.
Art. 15.  Enti economici.
Art. 16.  Conto patrimoniale.
Art. 17.  Pubblicità.


§ 5.4.153 - Legge Regionale 22 novembre 1991, n. 22. [1]

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1990 - Artt. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(B.U. n. 24 del 30 novembre 1991).

 

Art. 1.

     Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1990 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Entrate di competenza.

     Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, le entrate derivanti da contributi e assegnazioni dallo Stato, quelle derivanti da rendite patrimoniali, per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle per contabilità speciali accertate nell'esercizio 1990, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.614.137.474.316

     di cui

 

- riscosse                                   L.1.065.579.908.094

- e rimaste da riscuotere                     L. 471.756.572.057

- avanzo di amministrazione applicato          L. 76.800.994.165

 

 

     Art. 3. Spese di competenza.

     Le spese correnti, quelle d'investimento, quelle per il rimborso di capitali e anticipazioni e per contabilità speciali, impegnate nell'esercizio finanziario per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano nel conto consuntivo del bilancio in L. 1.551.156.182.740

 

- delle quali furono pagate                  L.1.197.012.195.226

- e rimasero da pagare                        L. 354.143.987.514

 

     Art. 4. Accertamenti ed impegni.

     Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 1990, dal conto consuntivo, risulta stabilito come segue:

 

ENTRATE

TITOLO I

Entrate derivanti da tributi propri della

Regione, dal gettito di tributi erariali o

di quote di essi devoluti alla Regione a

titolo di ripartizione del fondo comune di

cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970,     L. 83.301.240.458

n. 281

TITOLO II

Entrate derivanti da contributi ed

assegnazione dello Stato ed in genere da

trasferimenti di fondi del bilancio statale

anche in rapporto all'esercizio di funzioni

delegate dallo Stato alla Regione             L. 697.342.744.363

TITOLO III

Entrate derivanti da rendite patrimoniali,

da utili di Enti o Aziende regionali           L. 11.831.301.145

TITOLO IV

 

Entrate derivanti da alienazioni di beni

patrimoniali, da trasferimento di capitali

e rimborsi di crediti                          L. 17.897.214.949

TITOLO V

Entrate derivate da mutui, prestiti ed

altre operazioni creditizie                                L. --

TITOLO VI

Entrate per contabilità speciali              L. 726.963.979.236

Avanzo di amministrazione                      L. 76.800.994.165

Totale ENTRATE accertate                     L.1.614.137.474.316

SPESE

Titolo I

Spese correnti                                L. 532.659.390.006

Titolo II

Spese d'investimento                          L. 287.278.524.079

Titolo III

Rimborso di mutui                               L. 4.254.289.419

Titolo IV

Contabilità speciali                          L. 726.963.979.236

Totale SPESE impegnate                       L.1.551.156.182.740

- Entrate derivanti da tributi propri della

Regione, del gettito di tributi erariali,

da rendite patrimoniali, da alienazioni di

beni, fondo sanitario                         L. 472.496.254.562

- Spese correnti                              L. 536.913.679.425

Differenza in meno                             L. 64.417.424.863

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate accertate                          L.1.614.137.474.316

- Spese impegnate                            L.1.551.156.182.740

Avanzo di competenza                           L. 62.981.291.576

 

 

     Art. 5. Residui attivi 1989 e precedenti.

 

I residui attivi rimasti accesi al 31

dicembre 1989 in                              L. 674.408.202.225

di cui furono riscossi nell'esercizio 1990    L. 371.499.931.882

e rimasero da riscuotere alla fine

dell'esercizio                                L. 297.901.593.398

Dal conto sono stati eliminati, per

prescrizione o perenzione, residui per          L. 8.275.234.012

e sono stati riaccertati residui per            L. 3.268.557.067

 

 

     Art. 6. Residui passivi 1989 e precedenti.

 

I residui passivi rimasti al 31 dicembre

1989 in                                       L. 601.745.159.498

di cui furono pagati nell'esercizio 1990      L. 244.116.656.154

e rimasero da pagare alla fine

dell'esercizio                                L. 116.660.540.440

Dal conto dei residui passivi sono stati eliminati:

a) per insussistenza o prescrizione            L. 41.670.951.913

b) per perenzione amministrativa              L. 199.297.010.991

 

 

     Art. 7. Somma dei residui attivi.

 

     I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990, risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

 

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate

accertate per la competenza propria

dell'esercizio 1990 (art. 2)                  L. 471.756.572.057

- esercizi precedenti (art. 5)                L. 297.901.593.398

- residui attivi al 31 dicembre 1990          L. 769.658.165.455

 

 

     Art. 8. Somma dei residui passivi.

     I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990, risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

 

- somme rimaste da pagare sulle spese

accertate per la competenza propria

dell'esercizio 1990 (art. 3)                  L. 354.143.987.514

- esercizi precedenti (art. 6)                L. 116.660.540.440

- residui passivi al 31 dicembre 1990         L. 470.804.527.954

 

 

     Art. 9. Situazione finanziaria.

     L'Avanzo di Amministrazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 è accertato in L. 327.050.106.315 come risulta dai seguenti dati:

 

ATTIVO

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1989            L. 4.137.951.438

- Riscossioni effettuate in conto residui     L. 371.499.931.882

- Riscossioni effettuate in conto

competenza                                   L.1.065.579.908.094

Totale ATTIVO                                L.1.441.217.791.414

PASSIVO

- Pagamenti effettuati in conto residui       L. 244.116.656.154

- Pagamenti effettuati in conto della

competenza                                   L.1.197.012.195.226

Totale PASSIVO                               L.1.441.128.851.380

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1990               L. 88.940.034

- Fondo di Cassa Tesoreria dello Stato 1990    L. 28.107.528.780

- Residui attivi                              L. 769.658.165.455

- Somma attiva                                L. 797.854.634.269

- Residui passivi                             L. 470.804.527.954

- Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre    L. 327.050.106.315

1990

 

 

     Art. 10. Eliminazione dal conto dei residui attivi.

     I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1989 descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, non riscossi entro il termine dell'esercizio 1990, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

 

     Art. 11. Eliminazione dal conto dei residui passivi.

     I residui passivi accesi al 31 dicembre 1989 e non pagati al termine dell'esercizio 1990, descritti nelle colonne nn. 10 e 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto,

 

concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come

minori uscite.

 

     Art. 12. Autonomia contabile del Consiglio.

     E' approvato il rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio dell'autonomia contabile del Consiglio Regionale, così come determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio (allegato "F" annesso alla presente legge).

 

     Art. 13. Operazioni di raccordo.

     Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine alla locazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

 

     Art. 14. Enti dipendenti.

     Sono approvati gli acclusi consuntivi degli esercizi finanziari 1990 dei sottoelencati Enti Dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali a fianco di ciascuno indicati:

 

1) E.P.T. di CAMPOBASSO

- Fondo di cassa al 31

dicembre 1989                                     L. 622.459.910

- Riscossioni:

- in conto residui              L. 48.760.343

- in conto competenza          L. 716.882.820     L. 765.643.163

                                       Sommano   L. 1.388.103.073

- Pagamenti:

- in conto residui             L. 326.835.190

- in conto competenza          L. 801.828.838   L. 1.128.664.028

- Fondo di cassa al 31

dicembre 1990                                     L. 259.437.345

- Residui attivi al 31

dicembre 1990                                      L. 28.113.530

                                       Sommano     L. 287.550.875

- Residui passivi al 31

dicembre 1990                                     L. 169.122.665

Avanzo di Amministrazione

al 31 dicembre 1990                               L. 118.428.210

2) I.A.C.P. di ISERNIA

- Fondo di casa al 31

dicembre 1989                                   L. 4.888.334.961

- Riscossioni:

- in conto residui             L. 615.424.958

- in conto competenza

                              L. 4.542.739.697   L. 5.158.164.655

                                       Sommano  L. 10.046.499.616

- Pagamenti:

- in conto residui           L. 1.984.852.642

- in conto competenza        L. 3.999.294.494   L. 5.984.147.136

- Fondo di cassa al 31

dicembre 1990                                   L. 4.062.352.480

- Residui attivi al 31

dicembre 1990                                   L. 2.411.839.340

                                       Sommano   L. 6.474.191.820

- Residui passivi al 31

dicembre 1990                                   L. 6.959.400.595

 

Disavanzo di

amministrazione al 31

dicembre 1990                                     L. 485.208.775

 

 

     Art. 15. Enti economici.

     Ai sensi della lettera d) dell'art. 11 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e dell'art. 11 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11 il bilancio 1990, della Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A., con le unite relazioni del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, forma allegato al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1990.

 

     Art. 16. Conto patrimoniale.

     E' approvato il Conto Generale del Patrimonio della Regione Molise secondo lo schema "Parte Seconda" della presente legge.

     La consistenza finale del patrimonio regionale espone un saldo di L. 146.513.292.464.

 

     Art. 17. Pubblicità.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.