§ 5.4.120 - Legge Regionale 13 gennaio 1987, n. 2.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:13/01/1987
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 28 febbraio 1987 il bilancio della Regione per l'anno 1987, con le modalità [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.4.120 - Legge Regionale 13 gennaio 1987, n. 2. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1987).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 28 febbraio 1987 il bilancio della Regione per l'anno 1987, con le modalità e disposizioni previste dall'articolo 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.