Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 bilanci |
Data: | 27/12/1985 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Al bilancio preventivo per l'esercizio 1985, della Regione Molise sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli. |
Art. 2. I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio dell'esercizio 1985, sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1984, cosi come [...] |
Art. 3. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1985, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A. |
Art. 4. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B. |
Art. 5. In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrate per l'esercizio [...] |
Art. 6. In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui passivi e nelle previsioni di competenza, le dotazioni di stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 1985, [...] |
Art. 7. Nell'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1985 viene iscritta la maggiore somma di L. 41.687.455.863 restando determinato in L. [...] |
Art. 8. L'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 1985, n. 6 è soppresso. |
Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno di quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 5.4.112 - Legge Regionale 27 dicembre 1985, n. 19. [1]
Variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1985. Bilancio pluriennale 1985-1987.
(B.U. n. 25 del 27 dicembre 1985).
Al bilancio preventivo per l'esercizio 1985, della Regione Molise sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.
I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio dell'esercizio 1985, sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1984, cosi come riportato nelle tabelle "C" e "D" annesse alla presente legge.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1985, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate di competenza resta determinato in L. 1.064.330.289.662.
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle uscite risulta determinato in lire 1.064.330.2819.662.
In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrate per l'esercizio finanziario 1985, sono modificate secondo le indicazioni riportate nella tabella A annessa alla presente legge.
In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui passivi e nelle previsioni di competenza, le dotazioni di stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 1985, descritti nella tabella B annessa alla presente legge sono modificate negli importi a fianco di ciascuno indicato.
Nell'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1985 viene iscritta la maggiore somma di L. 41.687.455.863 restando determinato in
L'articolo 10 della
Per effetto della soppressione di cui al comma precedente le Tabelle 3.2 e 3.3 allegate al Bilancio di previsione 1985, sono sostituite dalla nuova Tabella 3.2 annessa alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno di quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
(Si omettono le tabelle A, B, C e D).
[1] Abrogata dall'art. 7 della