§ 5.4.94 - Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 9.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio 1982.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:08/02/1982
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio della Regione per l'anno 1982, secondo lo stato [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.94 - Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 9. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio 1982.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1982).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio della Regione per l'anno 1982, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.