§ 5.4.92 - Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 22.
Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/12/1981
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Assestamento.
Art. 2.  Accertamento dei residui.
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.
Art. 4.  Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.
Art. 5.  Variazioni alle previsioni di cassa delle entrate.
Art. 6.  Variazioni alle dotazioni di cassa delle uscite.
Art. 7.  Avanzo di amministrazione.
Art. 8.  Fondo di cassa presunto all'1° gennaio 1981.
Art. 9.  Variazioni agli allegati al bilancio 1981 e al bilancio pluriennale 1981-1983.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.4.92 - Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 22. [1]

Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981.

(B.U. 16 dicembre 1981, n. 24).

 

Art. 1. Assestamento.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1981 della Regione Molise sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Accertamento dei residui.

     I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio dell'esercizio 1981 sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle nn. 1.1 e 1.2.

     Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate di competenza resta determinato in L. 733.662.921.537.

 

     Art. 4. Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle nn. 2.1 e 2.2.

     Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle uscite risulta determinato in L. 733.662.921.537.

 

     Art. 5. Variazioni alle previsioni di cassa delle entrate.

     In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrata per l'esercizio finanziario 1981 sono modificate secondo le indicazioni riportate nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni alle dotazioni di cassa delle uscite.

     In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui passivi e nelle previsioni di competenza, le dotazioni di stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 1981 descritti nella tabella n. 2 annessa alla presente legge sono modificate negli importi a fianco di ciascuno indicato.

 

     Art. 7. Avanzo di amministrazione.

     Ai sensi della lettera b) dell'art. 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, all'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 viene iscritta la maggior somma di L. 10.955.515.804 restando determinato in L. 78.036.515.804 l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 8. Fondo di cassa presunto all'1° gennaio 1981.

     Ai sensi della lettera d) dell'art. 36 della già citata legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, il fondo di cassa all'1° gennaio 1981 viene determinato in L. 9.235.563.283 così come emerso in sede consuntiva 1980. In tali sensi viene ridotta la previsione iniziale di cassa riportata nella tabella "A" annessa alla legge regionale 4 aprile 1981, n. 7 approvativa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 9. Variazioni agli allegati al bilancio 1981 e al bilancio pluriennale 1981-1983.

     Per effetto delle variazioni di cui ai precedenti articoli sono, in conseguenza, modificati gli allegati ai bilanci medesimi.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Tabelle (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.