§ 5.4.55 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 33.
Rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:02/09/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1976 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti:
Art. 2.      Le entrate tributarie, per compartecipazione, extra-tributarie, per l'alienazione e l'ammortamento di beni patrimoniali da trasferimento di capitali, da rimborso di crediti, dall'assunzione di [...]
Art. 3.      Le spese correnti, in conto capitale, per il rimborso di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano [...]
Art. 4.      Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1976 risulta stabilito dal Conto Consuntivo come segue:
Art. 5.      I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:
Art. 6.      I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976, risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:
Art. 7.      L'avanzo di amministrazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1976 è accertato in L. 4.010.469.541 come risulta dai seguenti dati:
Art. 8.      I residui attivi rimasti accesi al 31.12.1975 di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge e non riscossi entro il termine dell'esercizio 1976, vengono dichiarati insussistenti ed [...]
Art. 9.      I residui passivi rimasti accesi al 31.12.1975 di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono da considerarsi economie di spese ed eliminati dal Conto, concorrendo così a determinare [...]
Art. 10.      Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Centrale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine alla allocazione nei [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.55 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 33. [1]

Rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1976.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1977).

 

Art. 1.

     Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1976 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976

 

     Art. 2.

     Le entrate tributarie, per compartecipazione, extra-tributarie, per l'alienazione e l'ammortamento di beni patrimoniali da trasferimento di capitali, da rimborso di crediti, dall'assunzione di prestiti, da anticipazioni e da ogni altra operazione di credito per contabilità speciali accertate nell'esercizio stesso, risultano stabilite dal Conto Consuntivo del bilancio in L. 130.260.143.789

     delle quali:

     - riscosse L. 74.990.053.234

     - e rimaste da riscuotere L. 55.270.090.555.

 

     Art. 3.

     Le spese correnti, in conto capitale, per il rimborso di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite nel Conto Consuntivo del bilancio in L. 130.005.547.793

     - delle quali furono pagate L. 66.110.644.527

     - e rimasero da pagare L. 63.894.903.266.

 

     Art. 4.

     Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1976 risulta stabilito dal Conto Consuntivo come segue:

     - Entrate tributarie per compartecipazione ed extra tributarie L. 72.415.576.637

     - Spese correnti L. 11.389.932.047

     - Differenza in più L. 61.025.644.590.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976

 

     Art. 5.

     I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

     - Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1976 (art. 2) L. 55.270.090.555

     - Esercizi precedenti L. 32.356.566.951

     - Residui attivi al 31 dicembre 1976 L. 87.626.657.50

 

     Art. 6.

     I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976, risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

     - Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria nell'esercizio 1976 (art. 3) L. 63.894.903.266

     - Esercizi precedenti L. 22.987.428.031

     - Residui passivi al 31 dicembre 1976 L. 86.882.331.297

SITUAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 7.

     L'avanzo di amministrazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1976 è accertato in L. 4.010.469.541 come risulta dai seguenti dati:

 

ATTIVO:

- Somme incassate attraverso la Sezione di        L. 768.141.460

Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca

d'Italia - Campobasso

- Somme incassate attraverso la Tesoreria      L. 84.951.997.920

Regionale - Cassa di Risparmio Molisana

Totale                                         L. 85.720.139.380

- Accantonamenti sul c/c fruttifero 5% n.      L. 49.003.133.835

443 acceso presso la Tesoreria Centrale

dello Stato

Totale attivo                                 L. 134.723.273.215

PASSIVO:

- Pagamenti eseguiti dalla Sezione di              L.768.141.460

Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca

d'Italia Campobasso

- Pagamenti eseguiti dalla Tesoreria           L. 81.685.854.588

Regionale - Cassa di Risparmio Molisana

Fondo di cassa al 31 dicembre 1976             L. 52.269.277.167

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1976           L. 52.269.277.167

- Residui attivi                               L. 87.626.657.506

Somma attiva                                  L. 139.395.934.673

- Residui passivi                              L. 86.382.331.297

Differenza                                     L. 53.013.603.376

- Accantonamento fondi sul c/c fruttifero      L. 49.003.133.835

5% presso il Tesoro dello Stato

Avanzo di Amministrazione                      L. 4.010.469.541.

 

 

     Art. 8.

     I residui attivi rimasti accesi al 31.12.1975 di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge e non riscossi entro il termine dell'esercizio 1976, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal Conto, concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

 

     Art. 9.

     I residui passivi rimasti accesi al 31.12.1975 di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono da considerarsi economie di spese ed eliminati dal Conto, concorrendo così a determinare i risultati finali di gestione, come minori spese.

 

     Art. 10.

     Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Centrale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine alla allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.