| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 30. Credito | 
| Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario | 
| Data: | 20/03/1968 | 
| Numero: | 319 | 
| Sommario | 
| Art. unico. All'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma: | 
§ 30.6.53 - Legge 20 marzo 1968, n. 319. [1]
Modificazione dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: "Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione".
(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)
     All'art. 10 della 
"A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale".
[1] Abrogata dall'art. 24 del