§ 30.6.53 - Legge 20 marzo 1968, n. 319.
Modificazione dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: "Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:20/03/1968
Numero:319


Sommario
Art. unico.      All'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:


§ 30.6.53 - Legge 20 marzo 1968, n. 319. [1]

Modificazione dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: "Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione".

(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)

 

     Art. unico.

     All'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:

     "A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.