Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario |
Data: | 03/12/1971 |
Numero: | 1033 |
Sommario |
Art. unico. Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite con le leggi 11 marzo 1958, n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere [...] |
§ 30.6.2F - Legge 3 dicembre 1971, n. 1033. [1]
Autorizzazione all'emissione delle obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle sezioni autonome opere pubbliche.
(G.U. 13 dicembre 1971, n. 314)
Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite con le leggi 11 marzo 1958, n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.
[1] Legge abrogata dall'art. 161 del