§ 30.6.24 – L. 11 marzo 1958, n. 238.
Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:11/03/1958
Numero:238

§ 30.6.24 – L. 11 marzo 1958, n. 238.

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

(G.U. 3 aprile 1958, n. 81).

 

(Abrogata dall'art. 27 della L. 6 giugno 1991, n. 175).