Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 30/05/1994 |
Numero: | 322 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993 |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la [...] |
§ 30.1.43 – D.L. 30 maggio 1994, n. 322. [1]
Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.
(G.U. 1 giugno 1994, n. 126)
1. Per l'attuazione della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 20.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della
2 bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della
3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla