§ 30.1.43 – D.L. 30 maggio 1994, n. 322.
Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:30/05/1994
Numero:322


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la [...]


§ 30.1.43 – D.L. 30 maggio 1994, n. 322. [1]

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

(G.U. 1 giugno 1994, n. 126)

 

     Art. 1.

     1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993 [2].

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 20.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente [3].

     2 bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento è stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 [4].

     3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 luglio 1994, n. 466.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1994, n. 466.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1994, n. 466.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 luglio 1994, n. 466.