Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 10/05/1976 |
Numero: | 343 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti |
Art. 2. Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a L. 150 milioni a carico [...] |
§ 30.1.26 – L. 10 maggio 1976, n. 343.
Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.
(G.U. 3 giugno 1976, n. 144).
Il primo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
Le lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 della predetta
(Omissis).
Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla
Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno è assunto.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a L. 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a L. 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.