| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 30. Credito | 
| Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio | 
| Data: | 05/12/1972 | 
| Numero: | 848 | 
| Sommario | 
| Art. unico. I prestiti concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di [...] | 
§ 30.1.1E - Legge 5 dicembre 1972, n. 848. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 in connessione con l'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.
(G.U. 5 gennaio 1973, n. 5)
     I prestiti concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n 1), del regio 
[1]  Abrogata dall'art. 161,