Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 25/11/1960 |
Numero: | 1508 |
Sommario |
Art. 1. Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della [...] |
Art. 2. Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso [...] |
Art. 3. Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte [...] |
§ 30.1.14 – L. 25 novembre 1960, n. 1508. [1]
Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.
(G.U. 20 dicembre 1960, n. 310).
Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni |
= L. |
48.000.000 |
|
Esercizi finanziari: |
|
|
|
anno |
1966-67 |
L. |
6.000.000 |
" |
1967-68 |
" |
6.000.000 |
" |
1968-69 |
" |
6.000.000 |
" |
1969-70 |
" |
4.000.000 |
" |
1970-71 |
" |
4.000.000 |
Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso effettivo d'interesse inferiore al cinque per cento in ragion d'anno.
Le quote di spesa coperte da contributi a fondo perduto concessi dallo Stato o da altri enti pubblici non possono essere ammesse ai benefici di cui al precedente comma, nè a quelli di cui alla
L'art. 8 della
Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del