Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 09/04/1952 |
Numero: | 357 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 30.1.m - Legge 9 aprile 1952, n. 357. [1]
Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla "Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazione agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165".
(G.U. 29 aprile 1952, n. 100).
Il primo comma dell'art. 1 della
E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della
La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del