§ 2.10.212 - Legge 22 dicembre 1981, n. 774.
Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:22/12/1981
Numero:774


Sommario
Art. unico.      Per i fini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, [...]


§ 2.10.212 - Legge 22 dicembre 1981, n. 774.

Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali.

(G.U. 30 dicembre 1981, n. 356)

 

 

     Art. unico.

     Per i fini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

     Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varietà di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà di specie a semina primaverile.