§ 5.4.19 - Legge Regionale 4 dicembre 1973, n. 28.
Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1973 a seguito dell'assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/12/1973
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 è introdotta, al Cap. 109 "Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi Provinciali [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.4.19 - Legge Regionale 4 dicembre 1973, n. 28. [1]

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1973 a seguito dell'assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici.

(B.U. n. 33 del 22 dicembre 1973).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 è introdotta, al Cap. 109 "Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi Provinciali Antitubercolari e relative maggiorazioni per familiari a carico" una variazione in aumento di L. 40.000.000.

     Per effetto della variazione di cui sopra, tenuto conto degli impegni assunti e delle esigenze dell'intero esercizio 1973, i capitoli di spesa di cui all'allegata "Tabella A" sono ridotti nella misura a fianco di ciascuno indicata.

     In conseguenza delle variazioni suddette, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1973, resta confermato in L. 13.499.844.747.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Tabella A omessa)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.